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AVVISO ALLA CLIENTELA
A seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in vigore dalla stessa data, sono stati ridotti da 2.500 a 1.000 euro i limiti di importo relativi all’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore (art. 49, d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in tema di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, che, per il resto, è rimasto invariato).
Pertanto, dal 6 dicembre 2011:
- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, già esistenti, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 dicembre 2011.
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SI INVITA LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DEL NUOVO LIMITE D’IMPORTO, AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLO STESSO, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.
OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE POTRÀ ESSERE RICHIESTA AL PERSONALE DELLA BANCA.
Dicembre 2011
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